{"id":503,"date":"2020-12-22T10:45:37","date_gmt":"2020-12-22T09:45:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiobovetti.it\/news\/?p=503"},"modified":"2020-12-22T10:45:39","modified_gmt":"2020-12-22T09:45:39","slug":"superbonus-110-ecco-la-proroga-al-30-giugno-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiobovetti.it\/news\/2020\/12\/22\/superbonus-110-ecco-la-proroga-al-30-giugno-2022\/","title":{"rendered":"Superbonus 110%: ecco la proroga al 30 giugno 2022"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Un emendamento approvato nel weekend alla Legge di Bilancio 2021  proroga al 30 giugno 2022 l\u2019applicazione della detrazione al  110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismici<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.studiofavari.com\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Ecobonus-110.jpg\" alt=\"ECOBONUS 110 % PER L'EDILIZIA IN RITARDO: MANCANO I DECRETI ATTUATIVI -  Studio Favari\" width=\"562\" height=\"432\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Superbonus 110% ex art.119-121 DL Rilancio trova la sua proroga in Legge di Bilancio: non un differimento lungo, ma breve, al <strong>30 giugno 2022<\/strong>, con la possibilit\u00e0 per\u00f2 di <strong>completare  i lavori gi\u00e0 avviati nei condomini nel primo semestre e che siano stati  effettuati almeno per il 60% fino al 31\/12\/2022<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel  primo caso (lavori completati al 30\/6\/2022), il credito di imposta si  potr\u00e0 utilizzare nei 5 anni del DL Rilancio; nel secondo, solo in  quattro anni. Ma non \u00e8 l&#8217;unica novit\u00e0 di un emendamento &#8211; davvero  importante &#8211; che arriva dopo le dichiarazioni diverse del sottosegretario al MIT Margiotta. Il tutto \u00e8 contenuto in un emendamento approvato alla Camera nel weekend, il 12.0106NF del  Movimento 5 Stelle che introduce un nuovo art.12-bis al testo della  Manovra (precisiamo: dovr\u00e0 poi essere approvata e pubblicata in Gazzetta  Ufficiale per l&#8217;entrata in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2021).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Disposizioni in materia di superbonus, ecobonus e sismabonus<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;art.12-bis\n modifica la disciplina in materia di incentivi per l&#8217;efficienza \nenergetica, Sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli \nelettrici. Nel dettaglio:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>si proroga l\u2019applicazione  del Superbonus 110% per gli interventi di efficienza energetica e  antisismici effettuati sugli edifici dal 1\u00b0 luglio 2020 fino al 30  giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre  2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di  pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di  spesa sostenuta nel 2022;<\/li><li>si stabilisce che gli  interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Ai  fini dell\u2019applicazione dell\u2019agevolazione si definisce l\u2019unit\u00e0  immobiliare funzionalmente indipendente e viene precisato che sono  ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici  privi di attestato di prestazione energetica perch\u00e9 sprovvisti di  copertura, di uno o pi\u00f9 muri perimetrali, o di entrambi, purch\u00e9 al  termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.<\/li><li>la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche del DPR 917\/1986 e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi pi\u00f9 di 65 anni.<\/li><li>gli istituti  autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell\u2019agevolazione per  le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non pi\u00f9 solamente fino al  30 giugno 2022;<\/li><li>si aumentano  del 50% i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi  fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati  danneggiati da eventi sismici, che viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008  dove sia stato dichiarato lo stato d&#8217;emergenza e si prevede che nei  comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data  dal 1\u00b0 aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d&#8217;emergenza) gli  incentivi per gli interventi antisismici spettano per l&#8217;importo  eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;<\/li><li>la  detrazione prevista per l\u2019installazione di impianti solari fotovoltaici  connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti  solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;<\/li><li>il nuovo comma 8 dell\u2019art.119 del DL Rilancio, introdotto dalla disposizione, prevede che per  le spese sostenute dal 1\u00b0 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli  interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli  elettrici negli edifici, la detrazione \u00e8 riconosciuta nella  misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque  quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo  per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti  limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:<ul><li>2000  euro per gli edifici unifamiliario per le unit\u00e0 immobiliari situate  all&#8217;interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente  indipendenti e dispongano di uno o pi\u00f9 accessi autonomi dall&#8217;esterno;<\/li><li>1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;<\/li><li>1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numerosuperiore ad otto colonnine.<\/li><\/ul><\/li><li>per gli interventi  effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano  stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell&#8217;intervento  complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli interventi effettuati dagli IACP,  per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati  lavori per almeno il 60 per cento dell&#8217;intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;<\/li><li>tra i soggetti beneficiari dell\u2019agevolazione vengono  incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell&#8217;esercizio di  attivit\u00e0 di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi  su edifici composti da due a quattro unit\u00e0 immobiliari distintamente  accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in compropriet\u00e0 da pi\u00f9 persone fisiche;<\/li><li>vengono chiarite le modalit\u00e0 per le deliberazioni dell&#8217;assemblea del condominio aventi per oggetto l&#8217;imputazione ad uno o pi\u00f9 condomini dell&#8217;intera spesa nonch\u00e9 i requisiti  necessari al rispetto dell\u2019obbligo di sottoscrizione della polizza di  assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e  asseverazioni;<\/li><li>le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell&#8217;anno 2022 le spese per gli interventi elencati all&#8217;articolo 119;<\/li><li>per  l&#8217;anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte  tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai  procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all&#8217;articolo  119 \u00e8 autorizzata l&#8217;assunzione, a tempo determinato e a tempo  parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di  personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti  ai suddetti adempimenti, che i comuni possono utilizzare anche in forma associata.<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un emendamento approvato nel weekend alla 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